Atti civili e criminali

Con l'espressione atti civili si intende un insieme di quaderni legati insieme a formare filze piuttosto voluminose e complesse. Il giusdicente incaricato dell' amministrazione della giustizia provvedeva alla compilazione di questi fascicoli che venivano in un secondo tempo cuciti insieme seguendo, generalmente, un determinato ordine.

Nella prima parte della filza venivano posti quaderni di genere eterogeneo, vi erano registrate visite a carceri, denunce di bestie smarrite, prezzi dei merci vendute al mercato e così via. A questi seguiva il cosiddetto "pubblico di Firenze", ossia l'elenco dei debitori delle varie gabelle (del sale, della farina, dei contratti, ecc.), il quaderno detto "Privato" dove si registravano tutti i richiami fatti dai creditori ai debitori e il quaderno intitolato "protesti, sequestri e comandamenti", dove venivano registrati sequestri e pignoramenti di beni.

Al termine di questa serie di quaderni iniziavano gli atti civili veri e propri, cioè le pratiche relative all'istruzione dei processi civili, le dichiarazioni rilasciate dagli interessati, le testimonianze e le sentenze pronunciate dai giusdicenti.

Sono definiti atti criminali le raccolte di denunce, querele, sentenze, multe ed il relativo carteggio di corredo. Il materiale raccolto per ogni causa intentata veniva conservato del giusdicente incaricato dell’amministrazione della giustizia in filze di cospicue dimensioni. Fino al 1755 rimase in vigore la distinzione tra "descritti" e "non descritti". Coloro che erano "descritti", ossia facevano parte delle bande granducali godevano di particolari privilegi: non erano sottoposti a tortura, le pene pecuniarie inflitte potevano essere commutate in periodi di soggiorno obbligato, non potevano essere condannati per omicidi o ferimenti commessi a difesa del loro onore o dei loro familiari.